Art. 8. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture continueranno ad essere trattati - sino alla loro definizione, che dovra' compiersi entro il termine massimo di quattro mesi dalla data anzidetta - dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti. Questa norma si applica anche nei riguardi della Prefettura di Caserta, intendendosi per questa demandate al viceprefetto le attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto.