Art. 8. 
 
  Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, risulteranno in corso  presso
le preesistenti Prefetture continueranno ad essere  trattati  -  sino
alla loro definizione, che dovra' compiersi entro il termine  massimo
di quattro mesi dalla data anzidetta - dagli stessi organi ed  uffici
che ne furono inizialmente investiti. 
 
  Questa norma si applica anche  nei  riguardi  della  Prefettura  di
Caserta,  intendendosi  per  questa  demandate  al  viceprefetto   le
attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto.