Art. 9. 
 
  I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio
sia stato diminuito o comunque modificato per  effetto  del  presente
decreto, sono sciolti. 
 
  Finche' non sia provveduto alla  costituzione  dell'Amministrazione
ordinaria delle Provincie, indicate nell'art. 1 e di  quelle  il  cui
territorio sia stato diminuito o comunque  modificato  in  dipendenza
della formazione delle nuove  circoscrizioni,  e'  data  facolta'  al
Ministro per l'interno di provvedere alla gestione  straordinaria  di
esse, anche in deroga all'art. 106 del R. decreto 30  dicembre  1923,
n. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale.