Art. 9. I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, sono sciolti. Finche' non sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria delle Provincie, indicate nell'art. 1 e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato in dipendenza della formazione delle nuove circoscrizioni, e' data facolta' al Ministro per l'interno di provvedere alla gestione straordinaria di esse, anche in deroga all'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale.