VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927, n. 514; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere  del  Consiglio
di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di  culto,  di  concerto  con  il
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1 
 
  I servizi del Ministero della giustizia e  degli  affari  di  culto
sono disimpegnati dall'Ufficio superiore del personale e degli affari
generali e dalle seguenti Direzioni generali: 
 
  1° degli affari civili e delle professioni legali; 
 
  2° degli affari  penali,  delle  grazie,  della  statistica  e  del
casellario; 
 
  3° degli affari di culto; 
 
  4° delle carceri e dei riformatori. 
 
  Vi  sono   inoltre,   alle   dirette   dipendenze   del   Ministro,
l'Ispettorato generale e l'Ufficio legislativo. Un  apposito  reparto
provvede al servizio di economato e cassa. 
 
  Con decreto del Ministro per la  giustizia  le  Direzioni  generali
sono ripartite in uffici e questi possono essere divisi in reparti.