VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927, n. 514; Sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 I servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto sono disimpegnati dall'Ufficio superiore del personale e degli affari generali e dalle seguenti Direzioni generali: 1° degli affari civili e delle professioni legali; 2° degli affari penali, delle grazie, della statistica e del casellario; 3° degli affari di culto; 4° delle carceri e dei riformatori. Vi sono inoltre, alle dirette dipendenze del Ministro, l'Ispettorato generale e l'Ufficio legislativo. Un apposito reparto provvede al servizio di economato e cassa. Con decreto del Ministro per la giustizia le Direzioni generali sono ripartite in uffici e questi possono essere divisi in reparti.