Art. 10 Le ispezioni sono periodiche e straordinarie. Le prime si svolgono secondo un giro di ispezione previamente stabilito; le altre sono ordinate quando se ne ravvisi la necessita'. Gli uffici giudiziari, esclusi quelli di conciliazione, gli Economati generali dei benefici vacanti e gli archivi notarili debbono essere ispezionati almeno una volta ogni tre anni. Gli altri uffici dipendenti o vigilati dal Ministero possono essere ispezionati ad intervalli maggiori. La Direzione generale delle carceri provvede normalmente al servizio ispettivo per le carceri e per i riformatori con il proprio personale.