Art. 10 
 
  Le ispezioni sono periodiche e straordinarie. Le prime si  svolgono
secondo un giro di ispezione previamente  stabilito;  le  altre  sono
ordinate quando se ne ravvisi la necessita'. 
 
  Gli  uffici  giudiziari,  esclusi  quelli  di  conciliazione,   gli
Economati generali  dei  benefici  vacanti  e  gli  archivi  notarili
debbono essere ispezionati almeno una volta ogni tre anni. Gli  altri
uffici dipendenti o vigilati dal Ministero possono essere ispezionati
ad intervalli maggiori. 
 
  La  Direzione  generale  delle  carceri  provvede  normalmente   al
servizio ispettivo per le carceri e per i riformatori con il  proprio
personale.