Art. 12 
 
  In dipendenza  del  presente  decreto  non  potra'  portarsi  alcun
aumento ai posti stabiliti  dalla  tabella  allegata  alla  legge  14
aprile 1927, n. 514, ne'  assegnarsi  al  Ministero,  per  i  servizi
considerati dal presente decreto, un numero di magistrati che  ecceda
quello stabilito, per i singoli gradi, dalla tabella medesima.