Art. 2 
 
  Le funzioni amministrative sono esercitate da magistrati,  i  quali
vengono temporaneamente collocati  fuori  del  ruolo  organico  della
magistratura, ai termini degli articoli 156 e 157 del R.  decreto  30
dicembre 1923, n. 2786. 
 
  I gradi ed il numero  dei  magistrati  addetti  al  Ministero  sono
stabiliti nella tabella allegata alla legge 14 aprile 1927, n. 514. 
 
  La destinazione dei magistrati al Ministero e' regolata secondo  il
disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.