Art. 2 Le funzioni amministrative sono esercitate da magistrati, i quali vengono temporaneamente collocati fuori del ruolo organico della magistratura, ai termini degli articoli 156 e 157 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I gradi ed il numero dei magistrati addetti al Ministero sono stabiliti nella tabella allegata alla legge 14 aprile 1927, n. 514. La destinazione dei magistrati al Ministero e' regolata secondo il disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.