Art. 3 Le funzioni di direttore generale e di capo del personale sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il capo del personale e' equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali. L'assegnazione dei magistrati ai vari uffici del Ministero e' disposta con decreto del Ministro. La direzione degli uffici e' conferita secondo le attitudini ed il merito dei funzionari, indipendentemente dal grado e dalla anzianita'. Possibilmente, pero', a capo di un ufficio sara' destinato un magistrato piu' anziano degli altri che vi sono addetti. Non piu' di due magistrati addetti al Ministero potranno, con disposizione del Ministro, essere temporaneamente destinati a prestar servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, alla diretta dipendenza dell'amministratore generale.