Art. 3 
 
  Le funzioni di direttore generale e  di  capo  del  personale  sono
esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali  di  Corte
di cassazione e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il capo del personale e' equiparato a tutti gli effetti  ai
direttori generali. 
 
  L'assegnazione dei magistrati  ai  vari  uffici  del  Ministero  e'
disposta con decreto del Ministro. 
 
  La direzione degli uffici e' conferita secondo le attitudini ed  il
merito  dei  funzionari,  indipendentemente   dal   grado   e   dalla
anzianita'.  Possibilmente,  pero',  a  capo  di  un  ufficio   sara'
destinato un magistrato piu' anziano degli altri che vi sono addetti. 
 
  Non piu' di due  magistrati  addetti  al  Ministero  potranno,  con
disposizione del Ministro, essere temporaneamente destinati a prestar
servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il  culto  e
del Fondo di religione e beneficenza per  la  citta'  di  Roma,  alla
diretta dipendenza dell'amministratore generale.