Art. 4 
 
  I direttori generali e l'ispettore generale hanno la  firma  pel  «
Ministro  »  degli  affari  di  loro  competenza,  tranne  di  quelli
riservati personalmente al Ministro. 
 
  I direttori di ufficio hanno la firma di quegli atti  che  sono  di
semplice istruzione, o comunicazione di decreti o  di  deliberazioni,
tranne di quelli che il Ministro, il Sottosegretario  di  Stato  o  i
direttori generali abbiano riservati a  se'.  Tutte  le  attribuzioni
che, secondo le precedenti norme, spettavano  al  direttore  capo  di
divisione sono trasferite al direttore di ufficio. 
 
  La reggenza della Direzione generale,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento del direttore generale, e' assunta da uno dei  magistrati
addettivi, avente grado non  inferiore  a  consigliere  di  Corte  di
appello e designato dal Ministro. 
 
  La reggenza dell'ufficio, in caso di assenza o di  impedimento  del
direttore, e' assunta da uno dei magistrati che vi  sono  addetti,  o
dal direttore di  uno  degli  altri  uffici  della  stessa  Direzione
generale, designato in ambedue i casi dal direttore generale.