Art. 4 I direttori generali e l'ispettore generale hanno la firma pel « Ministro » degli affari di loro competenza, tranne di quelli riservati personalmente al Ministro. I direttori di ufficio hanno la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione, o comunicazione di decreti o di deliberazioni, tranne di quelli che il Ministro, il Sottosegretario di Stato o i direttori generali abbiano riservati a se'. Tutte le attribuzioni che, secondo le precedenti norme, spettavano al direttore capo di divisione sono trasferite al direttore di ufficio. La reggenza della Direzione generale, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, e' assunta da uno dei magistrati addettivi, avente grado non inferiore a consigliere di Corte di appello e designato dal Ministro. La reggenza dell'ufficio, in caso di assenza o di impedimento del direttore, e' assunta da uno dei magistrati che vi sono addetti, o dal direttore di uno degli altri uffici della stessa Direzione generale, designato in ambedue i casi dal direttore generale.