Art. 5 Il capo dell'Ufficio legislativo e' scelto dal Ministro fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, anche se non appartenenti al ruolo del Ministero. Fanno parte dello stesso ufficio altri due magistrati di grado non inferiore a giudice o equiparato. L'assegnazione dei suddetti magistrati all'Ufficio legislativo e' a tempo indeterminato fino a nuova disposizione del Ministro. I giudici o sostituti procuratori del Re addetti all'Ufficio legislativo, i quali conseguano la promozione al grado superiore, se appartengono al ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti, quando anche nel detto ruolo non siano vacanti posti di grado superiore, salvo ad essere sistemati non appena in detto grado si formino le relative vacanze. Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestar servizio presso l'Ufficio legislativo altri dei magistrati trattenuti al Ministero.