Art. 5 
 
  Il capo dell'Ufficio legislativo  e'  scelto  dal  Ministro  fra  i
magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o
parificato, anche se non appartenenti al ruolo del  Ministero.  Fanno
parte  dello  stesso  ufficio  altri  due  magistrati  di  grado  non
inferiore a giudice o equiparato. 
 
  L'assegnazione dei suddetti magistrati all'Ufficio legislativo e' a
tempo indeterminato fino a nuova disposizione del Ministro. I giudici
o sostituti procuratori del Re  addetti  all'Ufficio  legislativo,  i
quali conseguano la promozione al grado superiore, se appartengono al
ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti,  quando  anche
nel detto ruolo non siano vacanti posti di grado superiore, salvo  ad
essere sistemati non appena in detto grado  si  formino  le  relative
vacanze. 
 
  Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a
prestar servizio presso l'Ufficio legislativo  altri  dei  magistrati
trattenuti al Ministero.