Art. 6 Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono addetti al Ministero della giustizia rispettivamente non piu' di 150 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del gruppo B e di 102 del gruppo degli aiutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie. Per la direzione generale delle carceri e dei riformatori rimane fermo quanto e' disposto nell'art. 4 p. p. del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495. E' anche addetto al Ministero il personale dell'ufficio di traduzione e quello di gruppo B dell'Ufficio pubblicazione delle leggi, nel numero stabilito dalla tabella n. 16 allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale subalterno indicato dalle tabelle 13 e 14 allegato 4 dello stesso Regio decreto. In via transitoria continua a prestare servizio al Ministero il personale femminile, gia' in qualita' di avventizio, giornaliero o cottimista ed attualmente incluso nel ruolo in via di eliminazione, di cui alla tabella n. 3 allegata al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.