Art. 6 
 
  Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono  addetti  al
Ministero della giustizia rispettivamente non piu' di 150  funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie del gruppo B e di 102  del
gruppo degli aiutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i
quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie. 
 
  Per la direzione generale delle carceri e  dei  riformatori  rimane
fermo quanto e' disposto nell'art. 4 p. p. del  R.  decreto-legge  20
marzo 1924, n. 495. 
 
  E'  anche  addetto  al  Ministero  il  personale  dell'ufficio   di
traduzione e quello di  gruppo  B  dell'Ufficio  pubblicazione  delle
leggi, nel numero stabilito dalla tabella n. 16 allegato  II  del  R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche'  il  personale  subalterno
indicato dalle tabelle 13 e 14 allegato 4 dello stesso Regio decreto. 
 
  In via transitoria continua a prestare  servizio  al  Ministero  il
personale femminile, gia' in qualita' di  avventizio,  giornaliero  o
cottimista ed attualmente incluso nel ruolo in via  di  eliminazione,
di cui alla tabella n. 3 allegata al  R.  decreto-legge  14  novembre
1926, n. 1935.