Art. 7 Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, le note di qualifica, la disciplina, le aspettative ed i congedi si applicano anche ai magistrati ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, durante il tempo della loro destinazione al Ministero, le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Disposizioni per il servizio ispettivo.