Art. 7 
 
  Per quanto riguarda il Consiglio di  amministrazione,  le  note  di
qualifica, la disciplina, le aspettative ed i  congedi  si  applicano
anche ai magistrati ed al personale delle  cancellerie  e  segreterie
giudiziarie, durante il tempo della loro destinazione  al  Ministero,
le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. 
 
  Disposizioni per il servizio ispettivo.