Art. 8 
 
  Il servizio delle ispezioni negli uffici dipendenti  dal  Ministero
della giustizia e degli  affari  di  culto,  o  posti  sotto  la  sua
vigilanza, e'  normalmente  disimpegnato  dall'Ispettorato  generale.
L'ispettore generale e'  scelto  fra  i  magistrati  in  servizio  al
Ministero, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o
equiparato. Esso dirige il servizio ed ha  alle  sue  dipendenze  sei
ispettori superiori, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a
giudice, trattenuti al Ministero, nonche' 12 cancellieri ispettori. 
 
  In caso di  assenza  o  di  impedimento,  l'ispettore  generale  e'
sostituito dall'ispettore superiore designato dal Ministro.