Art. 8 Il servizio delle ispezioni negli uffici dipendenti dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, o posti sotto la sua vigilanza, e' normalmente disimpegnato dall'Ispettorato generale. L'ispettore generale e' scelto fra i magistrati in servizio al Ministero, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato. Esso dirige il servizio ed ha alle sue dipendenze sei ispettori superiori, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a giudice, trattenuti al Ministero, nonche' 12 cancellieri ispettori. In caso di assenza o di impedimento, l'ispettore generale e' sostituito dall'ispettore superiore designato dal Ministro.