Art. 9 
 
  Per la destinazione al servizio delle ispezioni dei  12  funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie  si  provvede  secondo  le
norme dell'art. 11 del R. decreto-legge 14 novembre  1926,  n.  1935.
Detti funzionari non possono essere destinati in circoscrizioni nelle
quali abbiano esercitato lo ufficio di cancelliere  o  di  segretario
nell'ultimo quinquennio ed hanno la loro  sede  nel  capoluogo  della
circoscrizione ispettiva.