Art. 9 Per la destinazione al servizio delle ispezioni dei 12 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie si provvede secondo le norme dell'art. 11 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935. Detti funzionari non possono essere destinati in circoscrizioni nelle quali abbiano esercitato lo ufficio di cancelliere o di segretario nell'ultimo quinquennio ed hanno la loro sede nel capoluogo della circoscrizione ispettiva.