Art. 3. 
 
  Il   prefetto   di   Bergamo,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, determinera', ai sensi ed agli effetti dell'art.  118
della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio  1915,  n.
148, le condizioni della riunione dei comuni di Paladina e Sombreno e
provvedera'  altresi',   in   dipendenza   delle   modificazioni   di
circoscrizione disposte con l'art. 2,  al  regolamento  dei  rapporti
patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Paladina e  quelli
di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 marzo 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 283, foglio 214. - Ferzi.