Art. 3.
Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale
amministrativa, determinera', ai sensi ed agli effetti dell'art. 118
della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n.
148, le condizioni della riunione dei comuni di Paladina e Sombreno e
provvedera' altresi', in dipendenza delle modificazioni di
circoscrizione disposte con l'art. 2, al regolamento dei rapporti
patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Paladina e quelli
di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 214. - Ferzi.