Art. 2. 
 
  Le opere  e  le  espropriazioni  da  compiersi  in  esecuzione  del
Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'. 
 
  Per le  espropriazioni  da  compiersi  entro  i  limiti  del  piano
regolatore  di  Roma  sono  applicabili  le  norme  vigenti  per   le
espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso. 
 
  La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base  a
stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione  dei
lavori pubblici ed approvata dal Ministro. 
 
  In  caso  di  mancata  accettazione  della  stima  da   parte   dei
proprietari, la indennita'  sara'  fissata  inappellabilmente  da  un
collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per
i  lavori  pubblici,  uno  dall'interessato  e  il  terzo  dal  primo
presidente della Corte di appello di Roma. 
 
  Qualora  l'interessato,  dopo  aver  negata  l'accettazione   della
indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro  un  mese
dall'avvenuta   opposizione   alla   stima,    questa    s'intendera'
definitivamente accettata.