Art. 4. La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.