Art. 4. 
 
  La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche
del Trattato e del Concordato. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
           Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.