Art. 10. L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio; il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.