Art. 10. 
 
  L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di  matrimonio,  ne
cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei  registri  dello
stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: 
 
  il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il
domicilio o la residenza degli sposi; 
 
  il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; 
 
  la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; 
 
  la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da  alcuno
degli impedimenti di legge; 
 
  il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio; 
 
  il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui'
la celebrazione del matrimonio. 
 
  L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore  del
Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.  decreto
15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.