Art. 11. 
 
  Al matrimonio celebrato davanti il Ministro  di  un  culto  ammesso
nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato  civile
si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullita', tutte
le  disposizioni  riflettenti   il   matrimonio   celebrato   davanti
l'uffiziale dello stato civile.