Art. 14. Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco.