Art. 14. 
 
  Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per  l'attuazione
della presente legge, e per il suo coordinamento con le  altre  leggi
dello Stato,  e  di  rivedere  le  norme  legislative  esistenti  che
disciplinano i culti acattolici. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.