Art. 2. 
 
  Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato  possono
essere eretti in ente morale,  con  Regio  decreto  su  proposta  del
Ministro per la giustizia e gli affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato  e  il  Consiglio
dei Ministri. 
 
  Essi sono soggetti alle leggi civili  concernenti  l'autorizzazione
governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni  dei  corpi
morali. 
 
  Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del  controllo  da
parte dello Stato possono inoltre essere  stabilite  nel  decreto  di
erezione in ente morale.