Art. 3. 
 
  Le nomine dei ministri dei  culti  diversi  dalla  religione  dello
Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e  degli
affari di culto per l'approvazione. 
 
  Nessun effetto  civile  puo'  essere  riconosciuto  agli  atti  del
proprio ministero compiuti da tali ministri  di  culto,  se  la  loro
nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.