Art. 8. 
 
  Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri  di
culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'uffiziale
dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. 
 
  L'uffiziale dello stato civile,  dopo  che  siano  state  adempiute
tutte le formalita' preliminari e, dopo avere accertato che nulla  si
oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme  del  Codice
civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del  ministro
del culto davanti al quale la celebrazione deve aver  luogo  e  della
data del provvedimento, con cui la nomina di questi  venne  approvata
a' termini dell'art. 3.