Art. 9. 
 
  Il ministro del culto, davanti al quale  avviene  la  celebrazione,
deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice
civile  e  ricevere,  alla  presenza  di  due  testimoni  idonei,  la
dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro,  di
volersi prendere rispettivamente in marito  e  moglie,  osservata  la
disposizione dell'art. 95 del Codice civile. 
 
  L'atto di matrimonio dev'essere compilato  immediatamente  dopo  la
celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite  dagli
articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato  civile
e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente
legge. 
 
  L'atto,  cosi'  compilato,  sara'  subito  trasmesso  in  originale
all'uffiziale dello stato civile e, in ogni caso,  non  oltre  cinque
giorni dalla celebrazione.