Art. 9. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Codice civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, cosi' compilato, sara' subito trasmesso in originale all'uffiziale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.