Art 2.
Entro il 31 gennaio 2002 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2002 determinato
applicando l'aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 2000
al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al
precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2002
Il Ministro: Marzano