IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346; Visto l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 78, comma 33, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, che prevede sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223; Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica, in liquidazione), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), con la quale e' richiesta la concessione degli interventi di cui al gia' richiamato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore di 59 lavoratori dipendenti, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003; Considerato che l'azienda, a causa del grave stato di crisi socio-ambientale dell'area industriale di Cengio, ha avviato un complesso programma di bonifica e di messa in sicurezza del sito, ed in ragione di cio', ha usufruito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, per il biennio 20 settembre 1999-19 settembre 2001; Considerato che dall'esame della suddetta domanda, inoltrata a seguito dell'accordo ministeriale del 18 settembre 2001, emerge che la Bormia (gia' Acna chimica organica) sta proseguendo nella realizzazione del suddetto progetto e, una volta che lo stesso sia ultimato, si e' impegnata ad agevolare il riutilizzo di proprie aree onde favorire l'insediamento di nuove imprese e la ricollocazione di propri lavoratori presso queste ultime, a seguito dell'accordo di programma sottoscritto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visti, per quanto riguarda la proroga del trattamento di mobilita', i verbali sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, con i quali e' stata posta in evidenza la necessita' di tutelare il reddito di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che ha previsto la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge n. 219/1981 per i quali sono stati avviati contratti d'area, la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, nonche' per i lavoratori ex dipendenti da aziende della Valbasento interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1996 - non hanno potuto godere del beneficio previsto dalle sopra richiamate norme, per una scadenza successiva al 31 dicembre 2000 della precedente proroga del trattamento, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilita'; Ritenuta, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, la necessita' di concedere il trattamento CIGS alla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica) onde consentire a tale societa' di conseguire gli obiettivi sopra descritti, nonche' di estendere - al fine di evitare disparita' di trattamento - la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, a coloro che, pur rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, non hanno beneficiato della suddetta proroga; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, e' concesso, nel limite di lire tre miliardi e settecento milioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 59 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003.