Art. 2. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, la proroga, sino al 31 dicembre 2001, del trattamento di mobilita', prevista dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, e' estesa, nel limite di lire novecento milioni, ai lavoratori di cui ai verbali di accordo sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, che formano parte integrante del presente decreto.