Art. 2.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2,
comma 1,   lettera b),  del  decreto-legge  3 maggio  2001,  n.  158,
convertito,  senza  modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248,
la  proroga,  sino al 31 dicembre 2001, del trattamento di mobilita',
prevista  dall'art.  1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come
modificato  dall'art.  78,  comma 29,  della  legge  n.  388/2000, e'
estesa, nel limite di lire novecento milioni, ai lavoratori di cui ai
verbali  di  accordo  sottoscritti  presso la direzione regionale del
lavoro  di  Potenza  in  data 24 settembre 2001 e presso la direzione
provinciale  del  lavoro  di  Matera  in  data 26 settembre 2001, che
formano parte integrante del presente decreto.