IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 11/40 del 16 gennaio 2001, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantita' massime consentire di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, recante i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/1971/CE) come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE) e dal decreto del Ministro della sanita' 3 gennaio 2001 (recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE); Visto il decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980 recante le modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli; Visto che dalle comunicazioni delle regioni e province autonome risulta che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per il controllo ufficiale accreditati per le analisi sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari; Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. E' adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui alla raccomandazione della Commissione della U.E. del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE.