IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  5,  lettera  h), della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n.
2001/42/CE,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  n.  L 11/40  del  16  gennaio 2001, relativa ad un programma
comunitario  coordinato  di  controlli  da  effettuare  nel  2001 per
garantire  il  rispetto delle quantita' massime consentire di residui
di  antiparassitari  sui  e  nei  cereali  e su in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  89/397/CEE  relativa  al  controllo
ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante  attuazione  della  direttiva  93/99/CEE  concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, recante
i   limiti  massimi  di  residui  di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari   tollerati  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione
(recepimento   delle  direttive  n.  97/41/CE,  n.  1999/65/CE  e  n.
1999/1971/CE)  come  integrato  e modificato dal decreto del Ministro
della   sanita'  10  luglio  2000  (recepimento  della  direttiva  n.
2000/24/CE)  e  dal decreto del Ministro della sanita' 3 gennaio 2001
(recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE);
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980
recante  le  modalita'  di prelevamento dei campioni per il controllo
dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;
  Visto  che  dalle  comunicazioni  delle regioni e province autonome
risulta  che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per
il  controllo  ufficiale  accreditati  per  le analisi sui residui di
antiparassitari nei prodotti alimentari;
  Rilevato  che occorre procedere alla formale adozione del programma
di  cui  alla  citata  raccomandazione,  in  base  a  quanto disposto
dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  E' adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato
di  controlli  ufficiali  per  garantire  il rispetto delle quantita'
massime  consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e
su   e   in   alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli  di  cui  alla raccomandazione della Commissione della
U.E. del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE.