Art. 2. Programmazione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai controlli ufficiali. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente alla designazione delle strutture territoriali per il campionamento e dei laboratori accreditati per gli accertamenti analitici. 3. Le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.