Art. 2.
                           Programmazione
  1.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie
locali appositi indirizzi per dare attuazione ai controlli ufficiali.
  2.  Gli  indirizzi  di  cui  al  comma 1  tengono conto dei criteri
uniformi   minimi  indicati  nell'allegato 1  del  presente  decreto,
unitamente  alla  designazione  delle  strutture  territoriali per il
campionamento  e  dei  laboratori  accreditati  per  gli accertamenti
analitici.
  3.  Le  designazioni  di  cui  al  comma 2  vengono  comunicate  al
Ministero  della  salute,  direzione  generale della sanita' pubblica
veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.