Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  dovranno  pervenire,  con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno
10 gennaio 2002.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del
20 dicembre 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.