Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 10 gennaio 2002. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 dicembre 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.