Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche
dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza
tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non
inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato
decreto  del  20 dicembre  2001,  in  quanto  applicabili,  e  verra'
collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 11 gennaio 2002.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.