IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
all'articolo 1, commi 1,2,3,7 e 8;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi
in data il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria,
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione
della disponibilita' complessiva ed onnicomprensiva di risorse da
destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli
anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare,
entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei
livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo
n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso
accordo;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l'8 agosto 2001
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce le
risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376
miliardi di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e
157.371 miliardi di lire per il 2004;
VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione
dei nuovi livelli essenziali di assistenza;
ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 novembre 2001;
SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
DECRETA :
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti
dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22
novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui
agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del
presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro della salute
SIRCHIA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI