IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera d), che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 182/2000 il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle condizioni e delle modalita' di accreditamento dei laboratori abilitati ad eseguire le operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio; Sentito il Comitato centrale metrico in data 12 ottobre 2001; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende: a) per "regolamento", il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182; b) per "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie: masse e misure campione; misure di capacita', comprese quelle montate su autocisterna; strumenti per pesare; complessi di misura per carburanti; misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua; misuratori massici di gas metano per autotrazione; strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi; c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilita' metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.