Art. 2. Condizioni giuridico-amministrative 1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, i laboratori interessati ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti di misura devono offrire garanzie di indipendenza. 2. Le garanzie di indipendenza dei laboratori si intendono assicurate alle seguenti condizioni: a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; b) se un laboratorio fa parte di una organizzazione piu' ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attivita' di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attivita' di manutenzione e riparazione; c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale.