Art. 2.
                 Condizioni giuridico-amministrative
  1.  Ai  sensi dell'art. 4 del regolamento, i laboratori interessati
ad  effettuare  la  verificazione periodica degli strumenti di misura
devono offrire garanzie di indipendenza.
  2.   Le  garanzie  di  indipendenza  dei  laboratori  si  intendono
assicurate alle seguenti condizioni:
    a) il  laboratorio  e  tutto  il relativo personale devono essere
indipendenti  da  vincoli  di  natura  commerciale o finanziaria e da
rapporti societari con gli utenti metrici;
    b) se  un  laboratorio  fa parte di una organizzazione piu' ampia
avente  un  interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti
di  misura,  la  struttura  che  svolge  l'attivita' di verificazione
periodica  deve  essere distinta, autonoma e separata soprattutto con
riferimento alle attivita' di manutenzione e riparazione;
    c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il
vincolo del segreto professionale.