Art. 3.
                    Condizioni tecnico-operative
  1.  Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione
della  verificazione  periodica degli strumenti di misura, sulla base
di  un  sistema  di garanzia di qualita' e con riferimento alle norme
tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.
  2.  Si  considera  soddisfatta  la condizione di cui al comma 1 del
presente  articolo  se  il laboratorio e' accreditato da un organismo
aderente  alla  European  Cooperation for Accreditation (EA), che sia
firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo
la  norma  UNI  CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo
sistemi  di garanzia di qualita' validati da un organismo accreditato
a  livello  nazionale  o  comunitario  in  base alla norma UNI CEI EN
45012.
  3.   I   laboratori   devono   essere   dotati   di   strumenti  ed
apparecchiature  idonei  in  relazione alla categoria di strumenti da
sottoporre a verificazione periodica.
  4.  I  laboratori  devono possedere campioni di riferimento tarati,
con   riferibilita'   ai  campioni  nazionali  o  internazionali,  da
laboratori  di  taratura  accreditati  da organismi aderenti all'EA e
adeguati  alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura
da verificare.
  5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell'esecuzione
della  verificazione  devono  essere  quelle stabilite dalle norme di
carattere  generale  vigenti  e  quelle  particolari  specificate nei
singoli  provvedimenti  di  ammissione  a verifica degli strumenti di
misura stessi.
  6.  Il  personale  incaricato  della  verificazione  periodica deve
possedere  una  adeguata  formazione  tecnica  e professionale ed una
conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.