Art. 3. Condizioni tecnico-operative 1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualita' e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova. 2. Si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente articolo se il laboratorio e' accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualita' validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. 3. I laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica. 4. I laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilita' ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. 5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell'esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. 6. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.