Art. 4.
                     Modalita' di riconoscimento
                    dell'idoneita' dei laboratori
  1.  Gli  organismi  interessati  al  riconoscimento  della  propria
idoneita'  ad  effettuare  le  verificazioni di cui all'art. 1 devono
presentare  domanda  alla  camera di commercio della provincia in cui
hanno  la  sede  operativa  principale.  La domanda, sottoscritta dal
legale rappresentante, deve contenere:
    a) l'indicazione  delle  categorie di strumenti di misura, con le
relative  caratteristiche  metrologiche,  per  le  quali si chiede il
riconoscimento dell'idoneita';
    b) l'indicazione   degli   strumenti   e   delle  apparecchiature
possedute  e  ritenuti  idonei  per  l'esecuzione della verificazione
corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
    c) la  planimetria,  in  scala  adeguata,  dei  locali  adibiti a
laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle
principali attrezzature;
    d) l'elenco  del  personale  incaricato  della  verificazione con
relative  qualifiche  e  titoli  professionali  con l'indicazione del
responsabile della verificazione;
    e) la  documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni
di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;
    f) l'impegno  a  comunicare  alla camera di commercio competente,
secondo modalita' stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle
operazioni di verificazione periodica effettuate.
  2.  La  camera di commercio competente, accertato il rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento e la sussistenza delle
condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, adotta il
provvedimento   di   riconoscimento   dell'idoneita'  a  svolgere  la
verificazione periodica, valido su tutto il territorio nazionale, nel
quale  sono  riportate  le  categorie  degli strumenti di misura e le
caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio e' abilitato
e la durata dello stesso.
  3.  Le  camere  di  commercio cureranno la redazione di un apposito
elenco,   consultabile   da  tutti  gli  interessati  anche  per  via
informatica  e  telematica,  in  cui  saranno  inclusi  i  laboratori
riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.