Art. 4. Modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori 1. Gli organismi interessati al riconoscimento della propria idoneita' ad effettuare le verificazioni di cui all'art. 1 devono presentare domanda alla camera di commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere: a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneita'; b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative; c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione; e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto; f) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente, secondo modalita' stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate. 2. La camera di commercio competente, accertato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, adotta il provvedimento di riconoscimento dell'idoneita' a svolgere la verificazione periodica, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio e' abilitato e la durata dello stesso. 3. Le camere di commercio cureranno la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.