Art. 5.
               Sospensione e revoca del provvedimento
                  di riconoscimento dell'idoneita'
  1.  Nel  caso  in  cui  la  camera di commercio competente accerti,
nell'operato   del   laboratorio,  perdita  o  il  venir  meno  delle
condizioni  di  cui  agli  articoli 2 e 3 del presente decreto, gravi
irregolarita',  difformita'  alle norme vigenti o il mancato rispetto
delle condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento
dell'idoneita',  provvede  a sospendere o a revocare il provvedimento
stesso.
  2.  Il  provvedimento  di  sospensione  o  di  revoca  contiene  le
motivazioni  della  decisione  adottata, la durata della sospensione,
nonche'  l'indicazione  dell'organo  al  quale puo' essere presentato
l'eventuale ricorso con il relativo termine.
  3.  La  camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento
di  sospensione o di revoca nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 4
del presente decreto.