Art. 5. Sospensione e revoca del provvedimento di riconoscimento dell'idoneita' 1. Nel caso in cui la camera di commercio competente accerti, nell'operato del laboratorio, perdita o il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gravi irregolarita', difformita' alle norme vigenti o il mancato rispetto delle condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento dell'idoneita', provvede a sospendere o a revocare il provvedimento stesso. 2. Il provvedimento di sospensione o di revoca contiene le motivazioni della decisione adottata, la durata della sospensione, nonche' l'indicazione dell'organo al quale puo' essere presentato l'eventuale ricorso con il relativo termine. 3. La camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.