Avvertenza:

    Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle
nuove  disposizioni,  sia  di  quelle  richiamate  nel decreto stesso
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
                               Art. 1.
Redazione  e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposta
                      sui redditi e di I.R.A.P.

((  1.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con   provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  di  imposta  non  coincidente  con l'anno solare, per le
dichiarazioni  relative  al periodo di imposta in corso alla data del
31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  approvazione.  I
provvedimenti  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  dei
sostituti  d'imposta  di  cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione  di  cui  agli  articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo  9  luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni (a),
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni,  sono  emanati  entro il 15 gennaio dell'anno in cui i
modelli  stessi  devono  essere  utilizzati  e  sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale (b).
  2.  I  modelli  di  dichiarazione  sono resi disponibili in formato
elettronico  dall'Agenzia  delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei  necessari  per  la redazione delle dichiarazioni presentate
dalle  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta delle scritture
contabili  possono  essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici
comunali.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono  essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio
al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati (b).
  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal
contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito  da  parte  del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (b).
  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento  dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate (b). ))
  5.   La   dichiarazione   delle  societa'  e  degli  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, presso i quali
esiste  un  organo  di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone
fisiche  che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale.  La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida,
salva  l'applicazione  della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5,
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, e successive
modificazioni (c).
            6.  In  caso  di presentazione della dichiarazione in via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
              (a)  Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 34,
          comma  4,  e  37  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  recante  "Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni":
              "Art. 34 (Attivita). - 1.-3. (Omissis).
              4.  In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
          indicati  agli  articoli  46 e 47, comma 1, lettere a), d),
          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri
          del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' dei redditi
          indicati  all'art.  49,  comma  2, lettera a), del medesimo
          testo  unico,  i centri costituiti dai soggetti di cui alle
          lettere  d),  e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.";
              "Art.  37  (Assistenza  fiscale  prestata dai sostituti
          d'imposta).  -  1. I  sostituti  d'imposta  che  erogano  i
          redditi  di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
          d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite dai
          membri  del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti.
              2.   I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che  prestano
          assistenza fiscale:
                a) ricevono  le  dichiarazioni  e  le  schede  per la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
                b) elaborano le dichiarazioni;
                c) consegnano    al    contribuente    copia    della
          dichiarazione  elaborata  e  del  prospetto di liquidazione
          delle imposte;
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7;
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte.
              3.  I  sostituti  che  non  prestano assistenza fiscale
          consentono  in  ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
          degli  atti  e  documenti  necessari per l'attivita' di cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3, dell'art. 34.
              4.  I  sostituti  d'imposta tengono conto del risultato
          contabile  delle  dichiarazioni  dei  redditi elaborate dai
          centri.  Il  debito,  per  saldo  e  acconto,  o il credito
          risultante  dai  prospetti di liquidazione delle imposte e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.".
              (b) Commi  sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2001,
          n. 292.
              (c) Si  trascrive  il  testo  dell'art. 9, comma 5, del
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, recante
          "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte  dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e di
          riscossione  dei  tributi,  a norma dell'art. 3, comma 133,
          lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662":
              "Art.   9  (Violazioni  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita). - 1. 4. (Omissis).
              5.   I  componenti  degli  organi  di  controllo  delle
          societa'  e  degli  enti  soggetti  all'imposta sui redditi
          delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione
          dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  senza  denunciare  la mancanza delle
          scritture   contabili   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   da  lire  quattro  milioni  a  lire  venti
          milioni.  Gli  stessi  soggetti,  se non sottoscrivono tali
          dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a lire
          quattro milioni.".