Art. 2.
Termini  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in  materia di
                  imposte sui redditi e di I.R.A.P.

((  1.  Le  persone  fisiche  e  le societa' o le associazioni di cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600 (a), presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni  di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di
un  ufficio  della  Poste  Italiane  S.p.a.  tra  il  1  maggio ed il
31 luglio  ovvero  in  via  telematica  entro il 31 ottobre dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (b).
  2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche,
presentano   la   dichiarazione   secondo   le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3:
    a) per  il  tramite  di  una  banca  o  di un ufficio della Poste
Italiane  S.p.a.,  ad  eccezione  dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma  2,  entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di chiusura del periodo di imposta;
    b) in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (b).
  3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi  presentano  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  entro  i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (b).
  4. (Abrogato) (c).
  4-bis. (Abrogato) (c).
  5. (Abrogato) (c). ))
  6.  Per  gli  interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a
3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (d), e per quelli assoggettati alla ritenuta a
titolo  d'imposta  ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo  7,  commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425
(e), nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la  dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi
propri.
  7.  Sono  considerate  valide  le  dichiarazioni  presentate  entro
novanta  giorni  (c)  dalla  scadenza  del  termine,  salva  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  per  il  ritardo. Le
dichiarazioni  presentate  con ritardo superiore a novanta giorni (d)
si  considerano  omesse,  ma  costituiscono,  comunque, titolo per la
riscossione  delle  imposte  dovute  in  base agli imponibili in esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
((  8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni,  le dichiarazioni dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli  approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la
dichiarazione,  non  oltre  i  termini stabiliti dall'articolo 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni (i)(l).
  8-bis.  Le  dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  dei  sostituti  di  imposta  possono essere
integrate  dai  contribuenti  per  correggere errori od omissioni che
abbiano  determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque,
di  un  maggior  debito  d'imposta  o  di  un minor credito, mediante
dichiarazione   da   presentare,   secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3,  utilizzando  modelli conformi a quelli approvati per
il  periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il
termine  prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette  dichiarazioni  puo'  essere  utilizzato in compensazione ai
sensi  dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  241  del 1997
(m)(n).
  9.  I  termini  di presentazione della dichiarazione che scadono di
sabato  sono  prorogati  d'ufficio al primo giorno feriale successivo
(o). ))
              (a) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  6 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   recante  "Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi":
              "Art. 6 (Dichiarazioni delle societa' semplici, in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
          societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita
          semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  le societa' e le
          associazioni  ad  esse  equiparate  a  norma  dello  stesso
          articolo  devono  presentare  la dichiarazione agli effetti
          dell'imposta  locale  sui  redditi  da  esse  dovuta e agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute
          dai soci o dagli associati.
              2.  La  dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni
          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
          dell'art. 4.
              3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
          da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
          indicato  nell'art.  22,  il bilancio, composto dallo stato
          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,
          relativo  al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi, le
          rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari,  secondo  le
          disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  per  la
          determinazione  dell'imponibile  devono  essere indicati in
          apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
              4.  Le  disposizioni  del  comma  3 non si applicano ai
          soggetti  che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
          hanno  optato  per  il  regime  di  contabilita' ordinaria,
          nonche'   alle   societa'   semplici  e  alle  societa'  ed
          associazioni ad esse equiparate.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
          il  periodo  previsto  dall'art.  43, le certificazioni dei
          sostituti  di imposta, i documenti probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili,  nonche'  ogni  altro  documento  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti
          devono   essere   esibiti   o   trasmessi,   su  richiesta,
          all'ufficio competente.".
              (b) Commi  sostituiti  dall'art. 2, comma 1, lettera a)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (c) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera b) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (d) Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 26, commi
          da 1 a 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
          600 del 1973:
              "1.  I  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
          che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una
          ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai possessori.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
          le   obbligazioni  e  titoli  similari,  con  scadenza  non
          inferiore  a  diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie.
          Tuttavia,  se i titoli indicati nel precedente periodo sono
          emessi  da  societa'  od enti, diversi dalle banche, il cui
          capitale  e'  rappresentato  da  azioni  non  negoziate  in
          mercati  regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota
          del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento
          di  emissione,  il  tasso  di  rendimento effettivo non sia
          superiore  al  doppio del tasso ufficiale di sconto, per le
          obbligazioni  ed  i  titoli  similari  negoziati in mercati
          regolamentati   di  Paesi  aderenti  all'Unione  europea  o
          collocati  mediante  offerta  al  pubblico  ai  sensi della
          disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso
          ufficiale   di  sconto  aumentato  di  due  terzi,  per  le
          obbligazioni  e  titoli  similari  diversi  dai precedenti.
          Qualora   il  rimborso  delle  obbligazioni  e  dei  titoli
          similari  con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia
          luogo  prima  di  tale  scadenza,  sugli  interessi e altri
          proventi  maturati fino al momento dell'anticipato rimborso
          e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
              2.  L'Ente  poste  Italiane  e  le  banche  operano una
          ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          Italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'Ente poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul  "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
          di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
          n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
          debito pubblico.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e  g-ter)  del  comma  1 dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la   maggiore   aliquota   a  cui  sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.".
              (e) Si  trascrive il testo vigente art. 7, commi 1 e 2,
          del  decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della finanza
          pubblica":
              "1.  Sui  proventi  derivanti da depositi di denaro, di
          valori  mobiliari  e di altri titoli diversi dalle azioni e
          da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad
          imprese   residenti,  effettuati  fuori  dall'esercizio  di
          attivita'  produttive  di  reddito  d'impresa  da  parte di
          persone  fisiche,  nonche' da parte di societa' semplici ed
          equiparate  di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  di  enti  non
          commerciali  o  di  soggetti  non  residenti  senza stabile
          organizzazione      nel     territorio     dello     Stato,
          indipendentemente  da  ogni altro tipo di prelievo previsto
          per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento  degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta. I
          soggetti  indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600,
          che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il
          giorno  15  del  mese successivo a quello in cui i proventi
          sono   erogati,   al  versamento  diretto  della  somma  al
          concessionario della riscossione, competente in ragione del
          loro   domicilio   fiscale,   trattenendone  l'importo  sui
          proventi  corrisposti.  In  caso di estinzione del deposito
          prima  della  corresponsione dei proventi, l'avente diritto
          e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella
          misura  del  20  per  cento  degli  importi  maturati e non
          corrisposti nel periodo di durata del deposito.
              2.  Per  i  depositi  effettuati  presso  soggetti  non
          residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
          di  altro  intermediario finanziario, a carico dei relativi
          proventi  all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero
          ricevendone  provvista dall'avente diritto. Il prelievo non
          deve  essere  eseguito qualora il depositario non residente
          certifichi   con   atto  redatto  in  forma  autentica,  su
          richiesta   del   depositante,   che  il  deposito  non  e'
          finalizzato,    direttamente    o    indirettamente,   alla
          concessione  di  finanziamenti  ad  imprese  residenti.  La
          certificazione  non  puo'  essere  rilasciata  da  soggetti
          residenti  in  Paesi con i quali la Repubblica italiana non
          ha  stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai
          fini   sanzionatori   e'   equiparata   alla  dichiarazione
          sostitutiva  di  atto notorio. I proventi non percepiti per
          il  tramite  di  banche  o di altri intermediari finanziari
          devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su
          di  essi  e'  dovuta  la  somma  determinata  ai  sensi del
          comma 1.".
              (f) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 30 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973:
              "Art.  30  (Ritenuta  sui  premi  e sulle vincite). - I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per  i  quali  gli  stessi assumono rilevanza reddituale ai
          sensi  dell'art.  6  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  altri premi
          comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
          dalla  sorte,  da  giuochi di abilita', quelli derivanti da
          concorsi   a   premio,   da   pronostici  e  da  scommesse,
          corrisposti  dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
          private  e  dei soggetti indicati nel primo comma dell'art.
          23,  sono  soggetti  a  una ritenuta alla fonte a titolo di
          imposta,  con  facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi
          in  cui altre disposizioni gia' prevedono l'applicazione di
          ritenute   alla  fonte.  Le  ritenute  alla  fonte  non  si
          applicano  se  il valore complessivo dei premi derivanti da
          operazioni  a  premio  attribuiti nel periodo d'imposta dal
          sostituto   d'imposta   al  medesimo  soggetto  non  supera
          l'importo  di L. 50.000; se il detto valore e' superiore al
          citato  limite,  lo  stesso  e'  assoggettato interamente a
          ritenuta.  Le  disposizioni  del  periodo precedente non si
          applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
          il reddito di lavoro dipendente.
              L'aliquota  della  ritenuta  e' stabilita nel dieci per
          cento  per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
          di  beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di
          beneficienza,  nel  venti  per  cento sui premi dei giuochi
          svolti   in   occasione   di  spettacoli  radio-televisivi,
          competizioni  sportive  o manifestazioni di qualsiasi altro
          genere  nei  quali  i  partecipanti si sottopongono a prove
          basate   sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,  nel
          venticinque per cento in ogni altro caso.
              Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da  servizi,  i  vincitori  hanno facolta', se chi eroga il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto  possibile,  rispetto  al  primo, di un importo pari
          all'imposta  gravante  sul  premio originario. Le eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro.
              La  ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle
          lotterie  nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato  dallo Stato in applicazione delle regole stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
              La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi   pronostici   esercitati  dal  Comitato  olimpico
          nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze
          equine  e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi
          vigenti.
              L'imposta    sulle    vincite    nelle   scommesse   al
          totalizzatore  ed  al  libro  e'  compresa nell'importo dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.
              La  ritenuta  sulle  vincite  corrisposte dalle case da
          gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli
          di   cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.".
              (g) Parole  sostituite dall'art. 1, comma 2, lettera g)
          numero  1)  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
          ottobre  1999,  n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 17 febbraio 2000, n. 39.
              (h) Parole  sostituite dall'art. 1, comma 2, lettera g)
          numero  2)  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
          542 del 1999.
              (i) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 43 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              "Art. 43 (Termine per l' accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  Titolo  I, l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.
              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a
          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti
          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio
          delle imposte.".
              (l) Comma  sostituito  dall'art. 2, comma 1, lettera c)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (m) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 17 del
          decreto legislativo n. 241 del 1997:
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Abrogato).".
              (n) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (o) Comma  sostituito  dall'art. 2, comma 1, lettera e)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.