Art. 3.
Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
                           di I.R.A.P. (a)

((  1.  Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in
via  telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di
un ufficio della Poste Italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui
ai   commi   successivi.   I  contribuenti  con  periodo  di  imposta
coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla presentazione della
dichiarazione  dei  redditi,  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive  e  della  dichiarazione  annuale ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto,  presentano  la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione  dei  sostituti di imposta, comprese le amministrazioni
dello  Stato,  anche  a  statuto autonomo, di cui all'articolo 4 puo'
essere  inclusa  nella  dichiarazione  unificata.  E'  esclusa  dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della  procedura  di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di
gruppo  di  cui  all'articolo  73,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni (b).
  2.  Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella
unificata,  sono  presentate  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
entrate,  direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis
e  3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le  predette  dichiarazioni  alla  presentazione  della dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone
fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore  o  uguale  a  lire  50  milioni,  dai soggetti tenuti alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti di imposta di cui
all'articolo  4  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(c) dai  soggetti  tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
comunicazione  dei  dati  relativi  alla  applicazione degli studi di
settore.  Le  predette  dichiarazioni  sono trasmesse avvalendosi del
servizio   telematico   Entratel;   il  collegamento  telematico  con
l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui
al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti  d'imposta,  anche  in  forma unificata, in relazione ad un
numero  di  soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono per la
presentazione  in  via  telematica  del  servizio telematico Internet
ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
  2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una societa' o ente
rientra  tra  i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in  via  telematica  delle  dichiarazioni di soggetti appartenenti al
gruppo  puo'  essere  effettuata  da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo  avvalendosi  del servizio telematico Entratel. Si considerano
appartenenti  al  gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante  e le
societa'  da  questi  controllate come definite dall'articolo 43-ter,
quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 (d).
  2-ter.  I  soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis,
non   obbligati   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  in  via
telematica,  possono  presentare  le  dichiarazioni in via telematica
direttamente  avvalendosi  del  servizio  telematico  Internet ovvero
tramite un incaricato di cui al comma 3.
  3.  Ai  soli  fini  della  presentazione delle dichiarazioni in via
telematica  mediante  il  servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
    a) gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    b) i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di  periti  ed  esperti  tenuti dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
    c) le   associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori
indicate  nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo  9  luglio  1997, n. 241 (e) nonche' quelle che associano
soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    d) i  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per i
lavoratori dipendenti e pensionati;
    e) gli  altri  incaricati  individuati  con  decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3-bis.   I   soggetti   di   cui   al  comma  3,  incaricati  della
predisposizione  delle  dichiarazioni  previste dal presente decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
  4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3 sono abilitati
dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni.  L'abilitazione  e'  revocata quando nello svolgimento
dell'attivita'  di  trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi  o  ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di    sospensione    irrogati   dall'ordine   di   appartenenza   del
professionista  o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.
  5.  Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla
presentazione   in  via  telematica,  la  dichiarazione  puo'  essere
presentata   all'Agenzia  delle  entrate  anche  mediante  spedizione
effettuata  dall'estero,  utilizzando  il  mezzo della raccomandata o
altro   equivalente  dal  quale  risulti  con  certezza  la  data  di
spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
  6.  Le  banche  e  gli  uffici  postali  rilasciano,  anche  se non
richiesta,  ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti
di  cui  ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di  imposta,  anche  se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via
telematica   all'Agenzia   delle   entrate  i  dati  contenuti  nella
dichiarazione,   contestualmente   alla   ricezione  della  stessa  o
dell'assunzione  dell'incarico  per  la  sua predisposizione nonche',
entro  trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via
telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a
quello  approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1
e  copia  della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
  7.  Le  banche  e  la  Poste  Italiane  S.p.a.  trasmettono  in via
telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia delle entrate entro cinque
mesi  dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per
le  dichiarazioni  presentate  oltre  tale termine, entro cinque mesi
dalla  data  di  presentazione  delle  dichiarazioni  stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
  7-bis.  I  soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano
in  via  telematica  le dichiarazioni per le quali non e' previsto un
apposito  termine  entro  un mese dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
  7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai
commi   2-bis  e  3,  successivamente  al  termine  previsto  per  la
presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese  dalla  data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato
dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
  8.  La  dichiarazione  si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata  dal  contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
  9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta che presentano la
dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di
cui  ai  commi  2-bis  e  3,  conservano,  per  il  periodo  previsto
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600 (f) la dichiarazione debitamente sottoscritta
e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di  cui  all'articolo  1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto     incaricato     di    predisporre    la    dichiarazione.
L'amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  della
dichiarazione e dei suddetti documenti.
  9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
conservano,  anche  su  supporti informatici, per il periodo previsto
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600  (f),  copia delle dichiarazioni trasmesse,
delle  quali l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa  riproduzione  su  modello  conforme a quello approvato con il
provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
  10.  La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla
comunicazione   dell'Agenzia   delle  entrate  attestante  l'avvenuto
ricevimento   della   dichiarazione   presentata  in  via  telematica
direttamente  o  tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero
dalla  ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5.
  11.  Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite con provvedimento del direttore del-l'Agenzia delle entrate
da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
della   Poste  italiane  S.p.a.,  comprese  la  misura  del  compenso
spettante  e  le  conseguenze  derivanti dalle irregolarita' commesse
nello  svolgimento  del  servizio,  sono  stabilite mediante distinte
convenzioni,  approvate  con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate.  La  misura del compenso e' determinata tenendo conto
dei  costi  del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
  12.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive
delle imposte sui redditi.
  13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica
l'articolo   12-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 (g) e per le convenzioni e i
decreti  ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e
i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. ))
              (a) Articolo  sostituito  dall'art.  3,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (b)  Si trascrive il testo vigente dell'art. 73, ultimo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  recante "Istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto":
              "Il  Ministro  delle  finanze  puo' disporre con propri
          decreti,   stabilendo   le   relative   modalita',  che  le
          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate
          dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio del proprio
          domicilio   fiscale   e   che  i  versamenti  di  cui  agli
          articoli 27,  30  e  33  siano fatti all'ufficio stesso per
          l'ammontare  complessivamente  dovuto  dall'ente o societa'
          controllante  e  dalle societa' controllate, al netto delle
          eccedenze  detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche
          dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate
          anche  agli  uffici  del  domicilio  fiscale delle societa'
          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le
          responsabilita'   delle   societa'   stesse.  Si  considera
          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
          possedute  dall'altra  per  oltre  la meta' fin dall'inizio
          dell'anno solare precedente.".
              (c) Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 87, comma
          1,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  recante  "Testo  unico  delle  imposte sui
          redditi":
              "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d) le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.".
              (d) Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 43-ter,
          comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          settembre   1973,   n.  602,  recante  "Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito":
              "4.  Agli effetti del presente articolo appartengono al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da
          questo  controllate: si considerano controllate le societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata
          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa'  o  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.".
              (e) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 32 del
          decreto legislativo n. 241 del 1997:
              "Art.  32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione dei
          centri  di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
          fiscale,  di  seguito  denominati  "Centri , possono essere
          costituiti dai seguenti soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno trenta province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere a)   e   b),  previa  delega  della  propria
          associazione nazionale;
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e   pensionati   od  organizzazioni  territoriali  da  esse
          delegate,   aventi  complessivamente  almeno  cinquantamila
          aderenti;
                e) sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  aventi  complessivamente almeno
          cinquantamila dipendenti;
                f) associazioni  di lavoratori promotrici di istituti
          di  patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.".
              (f) Per  il  riferimento  all'art.  43  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600 del 1973 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 2.
              (g) Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 12-bis,
          comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
          del 1973:
              "1.  I  sostituti  d'imposta  ed  i  soggetti  comunque
          incaricati   ai   sensi  dell'art.  12  di  trasmettere  la
          dichiarazione   all'Amministrazione   finanziaria,  possono
          trattare  i  dati  connessi  alle dichiarazioni per le sole
          finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'
          necessario,  adottando  specifiche misure individuate nelle
          convenzioni  di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte
          ad   assicurare   la  riservatezza  e  la  sicurezza  delle
          informazioni  anche  con  riferimento  ai  soggetti da essi
          designati  come  responsabili  o  incaricati ai sensi della
          legge  31  dicembre  1996, n. 675. Con il decreto di cui al
          comma  11  dell'art.  12  sono  individuate,  altresi',  le
          modalita'   per   inserire  nei  modelli  di  dichiarazione
          l'informativa  all'interessato e l'espressione del consenso
          relativo  ai  trattamenti,  da parte dei soggetti di cui al
          precedente  periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,
          comma  1,  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, connessi
          alle dichiarazioni.".