Art. 4.
                Dichiarazione dei sostituti d'imposta

((  1.   Salvo   quanto   previsto  per  la  dichiarazione  unificata
dall'articolo  3,  comma  1,  i  soggetti indicati nel titolo III del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(a),  obbligati  ad  operare  ritenute  alla fonte, che corrispondono
compensi,  sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenute alla fonte
secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e  gli  altri  soggetti  che  intervengono  in operazioni fiscalmente
rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni  normative,  presentano  annualmente  una  dichiarazione
unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
la   previdenza  sociale  (INPS)  e  dei  premi  dovuti  all'Istituto
nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro
(INAIL),  relativa  a  tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli  approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1
(b).
  2.  La  dichiarazione  indica  i  dati e gli elementi necessari per
l'individuazione  del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli
altri  soggetti  di  cui  al  precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare   dei  compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi  forma
corrisposti,  delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri elementi richiesti nel
modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate,
l'INPS   e   l'INAIL  sono  in  grado  di  acquisire  direttamente  e
sostituisce   le   dichiarazioni  previste  ai  fini  contributivi  e
assicurativi (b).))
  3.  Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
i  Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  del  lavoro  e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui  al  comma  1  puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli
altri enti e casse.
((  3-bis.  I  sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello
Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo,  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  che  effettuano le ritenute sui redditi a
norma  degli  articoli 23,  24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.
600  del  1973  (c),  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
all'articolo  7-bis  del  medesimo  decreto  (d),  trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3,  commi  2-bis  e  3,  all'Agenzia  delle  entrate i dati fiscali e
contributivi  contenuti  nella  predetta  certificazione, nonche' gli
ulteriori  dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione   finanziaria   e  degli  enti  previdenziali  e
assicurativi,  entro  il  30  giugno dell'anno successivo a quello di
erogazione.  Entro  la  stessa  data sono, altresi', trasmessi in via
telematica  i  dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli
fini   contributivi  e  assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle
operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni  (e).  Le  trasmissioni  in  via telematica
effettuate  ai  sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti,  alla  esposizione  dei medesimi dati nella dichiarazione di
cui al comma 1 (f). ))
  4.  Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni
altro  documento  previsto  dal  decreto  di  cui all'articolo 1 sono
conservati  per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (g), e sono
esibiti   o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio  competente.  La
conservazione  delle attestazioni relative ai versamenti contributivi
e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
((  4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3-bis, i sostituti di
imposta,   comprese   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma  1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma  1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno (h).
  5. (Abrogato) (i).
  6. (Abrogato) (l).
  6-bis.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(c),  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta  alla  fonte  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante
appositi  elenchi  i  dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
i  termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive  Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con
il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso
delle  regioni  a  statuto  speciale, con i presidenti dei rispettivi
organi  legislativi.  Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto
anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti e casse previdenziali (m). ))
              (a) Il  titolo  III  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 reca disposizioni in materia di
          "Ritenute alla fonte".
              (b) Comma  sostituito  dall'art. 4, comma 1, lettera a)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (c) Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 23,
          24,  25,  25-bis  e  29  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 600 del 1973:
              "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa  e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto  testo  unico  e le persone fisiche che esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
          esercitano  arti  e professioni nonche' il condominio quale
          sostituto  d'imposta,  i quali corrispondono somme e valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto  del  pagamento  una  ritenuta a titolo di acconto
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
          percipienti,  con  obbligo  di  rivalsa. Nel caso in cui la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
          il  sostituito  e'  tenuto a versare al sostituto l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
              1-bis.   I   soggetti   che   adempiono  agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione
          del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute.
              2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle  successive  lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun  periodo  di paga, con le aliquote dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
          paga   i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito  ed
          effettuando  le detrazioni previste negli articoli 12 e 13,
          del  citato  testo  unico, rapportate al periodo stesso. Le
          detrazioni  di  cui  agli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico  sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi
          diritto,  indica  le condizioni di spettanza e si impegna a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per i periodi di imposta
          successivi;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
                d-bis) sulla  parte  imponibile  delle prestazioni di
          cui  all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
          unico,  con  i  criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
          testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
              3.  I  soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
          compensi  e  le  indennita'  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12
          gennaio    dell'anno   successivo,   e   l'imposta   dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  detrazioni  di  cui agli articoli 12 e 13 del
          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
          fronte   dei  quali  il  datore  di  lavoro  ha  effettuato
          trattenute,  nonche',  limitatamente agli oneri di cui alle
          lettere  c)  e  f) dello stesso articolo, per erogazioni in
          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e
          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire il prelievo delle imposte dovute in
          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio
          dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo' dichiarare per
          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo
          corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero, di
          autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle retribuzioni
          dei  periodi  di  paga  successivi  al secondo dello stesso
          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il
          pagamento  si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e
          con  le  modalita'  previste per le somme cui si riferisce.
          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per
          incapienza   delle   retribuzioni  deve  essere  comunicato
          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il
          15  gennaio  dell'anno  successivo.  Se alla formazione del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
            4.  Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
          di  fine  anno  il sostituito puo' chiedere al sostituto di
          tenere  conto  anche  dei  redditi  di lavoro dipendente, o
          assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente, percepiti nel
          corso  di  precedenti  rapporti intrattenuti. A tal fine il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12  del  mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente  i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
          quelli  di  lavoro  dipendente,  erogati da altri soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare   le  ritenute.  Alla  consegna  della  suddetta
          certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
          sostituto  quale delle opzioni previste al comma precedente
          intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
          subire  il prelievo delle imposte. La presente disposizione
          non  si  applica  ai soggetti che corrispondono trattamenti
          pensionistici.
              5. (Comma abrogato).".
              "Art.  24  (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente).  - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,   n.  917,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento   degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  sulla  parte imponibile di detti redditi,
          determinata  a  norma  dell'art.  48-bis del predetto testo
          unico.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
          redditi  non  trovi  capienza,  in  tutto  o  in parte, sui
          contestuali  pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
          della  ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
          le  disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
          3  e  4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
          16,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo testo unico, la
          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
          per cento.
              1-bis.  Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di cui
          all'art.  48-bis,  comma 1, lettera d-bis), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          operata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta con l'aliquota
          prevista  per  il  primo  scaglione  di reddito, maggiorata
          delle addizionali vigenti.
              1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, in materia di
          redditi   assimilati   a   quelli   di  lavoro  dipendente,
          corrisposti  a  soggetti non residenti, deve essere operata
          una  ritenuta  a  titolo  d'imposta nella misura del 30 per
          cento.
              2. (Abrogato).".
              "Art.  25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri  redditi).  -  1. I soggetti indicati nel primo comma
          dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel
          territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche
          sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni
          di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per
          cento   a   titolo   di   acconto   dell'Irpef  dovuta  dai
          percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
          deve   essere   operata   dal  condominio  quale  sostituto
          d'imposta  anche sui compensi percepiti dall'amministratore
          di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
          parte  imponibile  delle  somme  di  cui  alla lettera b) e
          sull'intero  ammontare  delle  somme di cui alla lettera c)
          del  comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata
          al  20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e
          d)  del  comma  1  dell'art.  16  dello stesso testo unico,
          concernente  tassazione  separata.  La  ritenuta  non  deve
          essere    operata    per    le    prestazioni   effettuate,
          nell'esercizio di imprese.
              Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
          articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma
          precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del  30  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate
          nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e
          quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di
          soggetti non residenti.
              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
          ai  compensi  di  importo inferiore a L. 50.000 corrisposti
          dai  soggetti  indicati  nella  lettera  c) dell'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
          abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
          maggiori compensi.
              I  compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  597,  corrisposti  a non residenti sono soggetti ad una
          ritenuta  del  30  per cento a titolo d'imposta sulla parte
          imponibile  del  loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi
          corrisposti  a  stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti.".
              "Art.  25-bis  (Ritenuta  sulle  provvigioni inerenti a
          rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di mediazione, di
          rappresentanza  di commercio e di procacciamento d'affari).
          - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
          le  imprese  agricole,  i  quali  corrispondono provvigioni
          comunque  denominate  per  le prestazioni anche occasionali
          inerenti   a   rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di
          mediazione,   di   rappresentanza   di   commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento  una  ritenuta  a  titolo di acconto dell'Irpef o
          dell'Irpeg  dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
          L'aliquota  della suddetta ritenuta si applica nella misura
          fissata  dall'art.  11  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
              La  ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per cento
          dell'ammontare  delle provvigioni indicate nel primo comma.
          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
          o  mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita' si
          avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
          terzi,  la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per cento
          dell'ammontare delle stesse provvigioni.
              La  ritenuta  di  cui ai commi precedenti e' scomputata
          dall'imposta  relativa al periodo di imposta di competenza,
          purche'  gia'  operata al momento della presentazione della
          dichiarazione  annuale.  Qualora  la  ritenuta  sia operata
          successivamente,   la  stessa  e'  scomputata  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.
              Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
          contrattuali,  sono  direttamente trattenute sull'ammontare
          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
          ai    committenti,    preponenti   o   mandanti   l'importo
          corrispondente  alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo dei
          termini   per   il   relativo   versamento   da  parte  dei
          committenti,   preponenti   o   mandanti,  la  ritenuta  si
          considera  operata  nel  mese successivo a quello in cui le
          provvigioni   sono  state  trattenute  dai  percipienti.  I
          committenti,  preponenti  o mandanti possono tener conto di
          eventuali  errori  nella  determinazione dell'importo della
          ritenuta  anche  in  occasione di successivi versamenti non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
          alle  provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio e
          turismo,   dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti  di
          viaggio  relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
          esercitano   attivita'   di   distribuzione   di  pellicole
          cinematografiche,  dagli  agenti  di  assicurazione  per le
          prestazioni    rese    direttamente    alle    imprese   di
          assicurazione,  dai  mediatori  di assicurazione per i loro
          rapporti  con  le imprese di assicurazione e con gli agenti
          generali  delle  imprese  di assicurazioni pubbliche o loro
          controllate   che  rendono  prestazioni  direttamente  alle
          imprese  di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
          dalle  aziende  ed  istituti  di  credito  e dalle societa'
          finanziarie  e  di locazione finanziaria per le prestazioni
          rese  nell'esercizio  delle  attivita' di collocamento e di
          compravendita  di  titoli e valute nonche' di raccolta e di
          finanziamento,  dagli  agenti,  raccomandatari  e mediatori
          marittimi  e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
          petrolifere  per  le prestazioni ad esse rese direttamente,
          dai  mediatori  e  rappresentanti di produttori agricoli ed
          ittici  e  di  imprese  esercenti  la  pesca marittima, dai
          commissionari  che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
          ittici  e  di  bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
          tra  imprese  agricole, commerciali ed artigiane non aventi
          finalita' di lucro.
              Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426,  la  ritenuta  e'  applicata a titolo di imposta ed e'
          commisurata    all'intero   ammontare   delle   provvigioni
          percepite.  Per  le  prestazioni  derivanti  da  mandato di
          agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che
          precedono.
              Con  decreto del Ministro del tesoro sono determinati i
          criteri,  i  termini  e  le  modalita' per la presentazione
          della  dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di
          dichiarazione  non  veritiera si applica la pena pecuniaria
          da  due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto
          essere effettuata.
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle  provvigioni  corrisposte a stabili organizzazioni nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.".
              "Art.   29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti  dallo  Stato).  -  1. Le amministrazioni dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive lettere b) e c), aventi carattere
          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
          al comma 2 dell'art. 23;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito.
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro  il  28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla data di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma  3  dell'art. 23, con le
          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste  al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il
          prelievo   delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni  di
          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono
          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
          fine  dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12  gennaio
          dell'anno  successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
          l'importo   degli   eventuali  contributi  providenziali  e
          assistenziali,  compresi  quelli  a  carico  del  datore di
          lavoro  e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
              3.  Le  amministrazioni  della Camera dei deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2.
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
              5.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1, e quelle di
          cui  al  comma 3,  che  corrispondono i compensi e le altre
          somme  di  cui  agli  articoli 24,  25,  25-bis,  26  e  28
          effettuano  all'atto  del  pagamento  le ritenute stabilite
          dalle disposizioni stesse.".
              (d) Si  trascrive il testo vigente dell'art. 7-bis, del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973:
              "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). -
          1.  I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto
          che  corrispondono  somme e valori soggetti a ritenute alla
          fonte  secondo  le  disposizioni dello stesso titolo devono
          rilasciare  una apposita certificazione unica anche ai fini
          dei   contributi   dovuti  all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza    sociale    (INPS)    attestante   l'ammontare
          complessivo  delle  dette somme e valori, l'ammontare delle
          ritenute  operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
          dei  contributi  previdenziali e assistenziali, nonche' gli
          altri  dati  stabiliti  con  il  decreto di cui all'art. 8,
          comma  1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
          ai  fini  dei  contributi  dovuti  agli  altri enti e casse
          previdenziali;  con  decreto  del  Ministro  delle finanze,
          emanato  di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  sono  stabilite le relative
          modalita'    di   attuazione.   La   certificazione   unica
          sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
              2.  I  certificati, sottoscritti anche mediante sistemi
          di    elaborazione   automatica,   sono   consegnati   agli
          interessati  entro il mese di febbraio dell'anno successivo
          a  quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
          ovvero  entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in
          caso  di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi
          di  cui  all'art.  27 il certificato puo' essere sostituito
          dalla  copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
              (e) Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
              (f) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera b) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (g) Per  il  riferimento  all'art.  43  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600 del 1973 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 2.
              (h) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (i) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, lettera a) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999.
              (l) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (m) Comma  sostituito  dall'art. 4, comma 1, lettera e)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.