Art. 5.
               Dichiarazione nei casi di liquidazione

((  1.   In   caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di societa' o
associazioni  di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (a) e di imprese individuali, il liquidatore o,
in   mancanza,   il   rappresentante  legale,  presenta,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  la dichiarazione relativa al
periodo  compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui
ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una
banca  o  un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese  successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione  relativa  al  risultato  finale  delle  operazioni  di
liquidazione   entro   sette  mesi  successivi  alla  chiusura  della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto,
per  il  tramite  di  una  banca o di un ufficio postale ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica (b).
  2. (Abrogato) (c). ))
  3.  Se  la  liquidazione  si prolunga oltre il periodo d'imposta in
corso  alla  data  indicata  nel comma 1 sono presentate, nei termini
stabiliti  dall'articolo  2,  la  dichiarazione relativa alla residua
frazione  del  detto  periodo  e  quelle  relative ad ogni successivo
periodo d'imposta.
((  4.   Nei   casi   di   fallimento   o   di   liquidazione  coatta
amministrativa,  le  dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche  se  si  tratta  di  imprese  individuali,  dal  curatore o dal
commissario  liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio
telematico  Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di
cui  all'articolo  3,  comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario  liquidatore,  e  della  chiusura  del fallimento e della
liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con
le  medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  e  soltanto  se  vi  e' stato esercizio
provvisorio (d). ))
  5.   Resta  fermo,  anche  durante  la  liquidazione  l'obbligo  di
presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              (a) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 5, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              (b) Comma  sostituito  dall'art. 5, comma 1, lettera a)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (c) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (d) Comma  sostituito  dall'art. 5, comma 1, lettera c)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.