Art. 5-bis.
Dichiarazione  nei  casi  di trasformazione di fusione e di scissione
                                 (a)

((  1.  In  caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta
a  tale  imposta,  o  viceversa,  deliberata  nel  corso  del periodo
d'imposta,  deve  essere  presentata,  secondo le disposizioni di cui
all'articolo  3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha
effetto  la  trasformazione,  entro  l'ultimo giorno del settimo mese
successivo  a  tale  data,  per  il tramite di una banca o un ufficio
postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese  in  via
telematica.
  2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla
societa'  risultante  dalla  fusione o incorporante, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha
effetto  la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
  3.  In  caso  di scissione totale la societa' designata a norma del
comma  14  dell'articolo  123-bis  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, (b) deve presentare la dichiarazione relativa
alla  frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i
termini  di  cui  al  comma  1  decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita  l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del
codice   civile   (c),   indipendentemente   da   eventuali   effetti
retroattivi.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle societa'. ))
              (a) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (b) Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 123-bis,
          comma  14,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917:
              "14.  Ai  fini  dei  suddetti  procedimenti la societa'
          scissa  o  quella  designata  debbono indicare, a richiesta
          degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
          i  luoghi  presso  i  quali sono conservate, qualora non le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile
          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con
          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita
          l'attestazione  di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se
          la  societa' scissa o quella designata non adempiono a tali
          obblighi  o  i  soggetti  da  essa  indicati  si  oppongono
          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5
          del suddetto articolo.".
              (c) Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 2504 del
          codice civile:
              "Art.  2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere
          fatta per atto pubblico.
              L'atto  di  fusione deve essere depositato in ogni caso
          per  l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
          della   societa'  risultante  dalla  fusione  o  di  quella
          incorporante,   entro   trenta   giorni,  nell'ufficio  del
          registro  delle  imprese  dei  luoghi  ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.".