Art. 5-bis. Dichiarazione nei casi di trasformazione di fusione e di scissione (a) (( 1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica. 2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica. 3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (b) deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile (c), indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. 4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. )) (a) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001. (b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 123-bis, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa' scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.". (c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 2504 del codice civile: "Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.".