Art. 8.
Dichiarazione  annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di
       versamenti unitari da parte di determinati contribuenti

((  1.   Salvo   quanto  previsto  relativamente  alla  dichiarazione
unificata,  il  contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo  3,  tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,
la  dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato
entro  il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
amministrativo   da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.   La
trasmissione  della  dichiarazione  in  via  telematica e' effettuata
entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11
del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche
dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati   dall'obbligo   di  presentazione  della  dichiarazione  i
contribuenti   che   nell'anno  solare  precedente  hanno  registrato
esclusivamente  operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e   successive   modificazioni  (a),  salvo  che  siano  tenuti  alle
rettifiche  delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo
decreto  (b),  ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie,
nonche'  i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative (c).
  2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e  gli  elementi
necessari    per    l'individuazione   del   contribuente,   per   la
determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e dell'imposta e per
l'effettuazione  dei  controlli, nonche' gli altri elementi richiesti
nel  modello  di  dichiarazione,  esclusi  quelli che l'Agenzia delle
entrate e' in grado di acquisire direttamente (c). ))
  3.  Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il  termine  stabilito
dall'articolo   19,   comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (d).
((  4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
la  dichiarazione  relativa  all'imposta  dovuta  per  l'anno  solare
precedente,  sempreche' i relativi termini di presentazione non siano
ancora   scaduti,   e'  presentata  dai  curatori  o  dai  commissari
liquidatori  con  le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1
ovvero  entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade
successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei
termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e'
dichiarato    il    fallimento    ovvero   la   liquidazione   coatta
amministrativa.  Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno
solare  anteriore  alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta  amministrativa  e' anche presentata, entro quattro mesi dalla
nomina,  apposita  dichiarazione  al  competente ufficio dell'Agenzia
delle  entrate  ai fini della eventuale insinuazione al passivo della
procedura concorsuale (e).
  5. (Abrogato) (f).
  6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della
dichiarazione  relativa  all'imposta sul valore aggiunto si applicano
le  disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo
2, commi 7, 8, 8-bis e 9 e all'articolo 3 (g). ))
  7.  I  soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e) del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (h),
eseguono  i  versamenti  dell'imposta  sul valore aggiunto secondo le
modalita' e i termini indicati sul capo terzo del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (i).
              (a) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 10 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
          similari e il servizio bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
          ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei
          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento
          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  16  novembre  1955,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  273  del  26  novembre 1955, e alla legge 24
          marzo   1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,  ivi
          comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle
          giocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,
          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e
          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a
          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti
          urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed
          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli
          immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di
          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e
          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle
          imprese che li hanno costruiti per la vendita;
                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo
          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1)  a 7), nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
                10) (abrogato);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                  a) l'oro  in forma di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                  b) le  monete  d'oro  di purezza pari o superiore a
          900  millesimi,  coniate  dopo  il  1800, che hanno o hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
          valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
          incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
          Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, sulla base
          delle  comunicazioni  rese  dal  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
          comprese nel suddetto elenco;
                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          Onlus;
                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)  le  prestazioni  di  trasporto urbano di persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da Onlus;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17) (soppresso);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  Onlus,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  Onlus,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   e   prestazioni   proprie   delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25) (soppresso);
                26) (soppresso);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
                27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste dall'art. 41 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  o  da  enti  aventi finalita' di
          assistenza sociale e da Onlus;
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1997,
          n. 382.
                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2.
                27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle  imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
          allo  stato  naturale o dopo operazioni di conservazione ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna.".
              (b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 19-bis2 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
             "Art.  19-bis2  (Rettifica  della  detrazione).  - 1. La
          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
          ed  ai  servizi  e' rettificata in aumento o in diminuzione
          qualora  i  beni  ed i servizi medesimi sono utilizzati per
          effettuare  operazioni che danno diritto alla detrazione in
          misura  diversa  da quella inizialmente operata. Ai fini di
          tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima
          utilizzazione dei beni e dei servizi.
              2.  Per  i  beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
          comma  1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
          verifica  nell'anno  della  loro entrata in funzione ovvero
          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
          a  tanti  quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
          al compimento del quinquennio.
              3.  Se  mutamenti  nel  regime fiscale delle operazioni
          attive,   nel   regime  di  detrazione  dell'imposta  sugli
          acquisti   o   nell'attivita'   comportano   la  detrazione
          dell'imposta  in  misura diversa da quella gia' operata, la
          rettifica  e'  eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
          non  ancora  ceduti  o  non ancora utilizzati e, per i beni
          ammortizzabili,  e'  eseguita se non sono trascorsi quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione.
              4.  La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
          beni  ammortizzabili,  nonche'  alle prestazioni di servizi
          relative   alla   trasformazione,  al  riattamento  o  alla
          ristrutturazione   dei   beni   stessi,  operata  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
          in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
          entrata   in   funzione,   in   caso  di  variazione  della
          percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La
          rettifica  si  effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta
          annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra
          l'ammontare    della    detrazione    operata    e   quello
          corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di
          competenza.   Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o  di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita,  per  tutta  l'imposta  relativa al bene, in base
          alla  percentuale  di detrazione definitiva di quest'ultimo
          anno  anche  se  lo  scostamento  non  e' superiore a dieci
          punti.  La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a  dieci  punti a condizione che il soggetto passivo adotti
          lo  stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
          dia  comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'.
              5.  Ai  fini  del  presente articolo non si considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione   di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente  di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento.
              6.  In  caso  di  cessione  di  un  bene ammortizzabile
          durante   il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica  della
          detrazione  va  operata  in  unica  soluzione  per gli anni
          mancanti   al   compimento   del   periodo   di  rettifica,
          considerando  a  tal fine la percentuale di detrazione pari
          al  cento  per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
          ma  l'ammontare  dell'imposta  detraibile non puo' eccedere
          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
              7.   Se   i   beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in
          dipendenza   di   fusione,  di  scissione,  di  cessione  o
          conferimento  di  aziende,  compresi  i complessi aziendali
          relativi  a  singoli  rami dell'impresa, le disposizioni di
          cui  ai  commi precedenti si applicano con riferimento alla
          data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla societa'
          incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,
          dalla  societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
          cessionari  o  conferitari  i  dati rilevanti ai fini delle
          rettifiche.
              8.  Le  disposizioni  del presente articolo relative ai
          beni  ammortizzabili  devono  intendersi  riferite anche ai
          beni  immateriali di cui al-l'art. 68 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
          presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati
          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
          di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci anni, decorrenti da
          quello  di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
          sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
          decennale  decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
          insistenti  sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
          relativa   ai   fabbricati   ovvero   alle  singole  unita'
          immobiliari,  soggette  a  rettifica, che siano compresi in
          edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati, costruiti o
          ristrutturati  unitariamente, deve essere determinata sulla
          base  di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
          dal  metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
          proporzionalita'   fra   l'onere  complessivo  dell'imposta
          relativa    ai    costi    di   acquisto,   costruzione   o
          ristrutturazione,  e  la  parte  di  costo dei fabbricati o
          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
          operazioni   che   non   danno   diritto   alla  detrazione
          dell'imposta.
              9.  Le  rettifiche  delle  detrazioni  di  cui ai commi
          precedenti  sono  effettuate  nella  dichiarazione relativa
          all'anno   in   cui   si   verificano  gli  eventi  che  le
          determinano,  sulla  base  delle risultanze delle scritture
          contabili obbligatorie.".
              (c) Comma  sostituito  dall'art. 8, comma 1, lettera a)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (d) Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 19, comma
          1,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972:
              "1.  Per  la determinazione dell'imposta dovuta a norma
          del  primo  comma  dell'art.  17 o dell'eccedenza di cui al
          secondo   comma  dell'art.  30,  detraibile  dall'ammontare
          dell'imposta  relativa  alle  operazioni effettuate, quello
          dell'imposta  assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui
          addebitata  a  titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
          servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
          arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta
          relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel
          momento  in  cui  l'imposta diviene esigibile e puo' essere
          esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al
          secondo  anno  successivo  a  quello in cui il diritto alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo.".
              (e) Comma  sostituito  dall'art. 8, comma 1, lettera b)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (f) Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera c) del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999.
              (g) Comma  sostituito  dall'art. 8, comma 1, lettera c)
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 435 del
          2001.
              (h) Per  il  riferimento  all'art. 73, primo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 3.
              (i) Il  capo  terzo  del decreto legislativo n. 241 del
          1997, reca "Disposizioni in materia di riscossione".