Art. 8-bis.
                     Comunicazione dati IVA (a)

((  1.   Fermi   restando   gli  obblighi  previsti  dall'articolo  3
relativamente   alla   dichiarazione   unificata   e  dall'articolo 8
relativamente  alla  dichiarazione  IVA  annuale  e ferma restando la
rilevanza  attribuita  alle  suddette  dichiarazioni  anche  ai  fini
sanzionatori,   il   contribuente   presenta   in   via   telematica,
direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis   e  3,  entro  il  mese  di  febbraio  di  ciascun  anno,  una
comunicazione  dei  dati  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto
riferita  all'anno  solare  precedente,  redatta  in  conformita'  al
modello  approvato  con  provvedimento  amministrativo  da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale.  La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
  2.  Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che
per   l'anno   solare   precedente  hanno  registrato  esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni   (b),   salvo   che   abbiano   registrato  operazioni
intracomunitarie,  i  contribuenti  esonerati  ai sensi di specifiche
disposizioni    normative   dall'obbligo   di   presentazione   della
dichiarazione  annuale  di  cui  all'articolo  8,  i  soggetti di cui
all'articolo  88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(c),  i  soggetti  sottoposti  a  procedure  concorsuali,  nonche' le
persone  fisiche  che  hanno realizzato nel periodo di riferimento un
volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.
  3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono avvalsi per
l'anno  di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di
gruppo  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo 73  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633 (d), inviano
singolarmente  la  comunicazione  dei dati relativamente alla propria
attivita'.
  4.  Nella  comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni
attive  e  passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni
intracomunitarie,   l'ammontare   delle   operazioni   esenti  e  non
imponibili,  l'imponibile  e  l'imposta relativa alle importazioni di
oro  e  argento  effettuate  senza  pagamento  dell'I.V.A. in dogana,
l'imposta   esigibile   e   l'imposta   detratta,   risultanti  dalle
liquidazioni   periodiche  senza  tener  conto  delle  operazioni  di
rettifica e di conguaglio.
  5.  I  termini  di presentazione della comunicazione che scadono di
sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
  6.   Per   l'omissione   della  comunicazione  o  l'invio  di  tale
comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili
le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (e). ))
              (a) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.
              (b) Per  il  riferimento  all'art.  10  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633 del 1972 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 8.
              (c) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 88 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo  anche  se  dotati  di  personalita'  giuridica, i
          comuni,  i  consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
          enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
          province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
              2.    Non    costituiscono   esercizio   di   attivita'
          commerciali:
                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti
          pubblici;
                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,
          assistenziali,  e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici
          istituiti  esclusivamente  a  tal  fine, comprese le unita'
          sanitarie locali.".
              (d) Per  il  riferimento  all'art.  73  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633 del 1972 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 3.
              (e) Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
              "Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni:
                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla
          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o
          dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi
          nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non
          veritieri;
                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al
          contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere;
                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro
          conferiti.
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli
          articoli  3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600.
              3. (Abrogato).
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50,  comma 6,  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
          in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o
          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica
          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
          anche a seguito di richiesta.
              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per
          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1
          della  legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  e' punita con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto
          milioni.
              6.  Al  destinatario  dello  scontrino  fiscale e della
          ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
          nel  luogo  della  prestazione  o  nelle sue adiacenze, non
          esibisce  il  documento o lo esibisce con indicazione di un
          corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  due
          milioni.
              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui
          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.".