Art. 9.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.   Per   l'anno   1998,  le  dichiarazioni  predisposte  mediante
l'utilizzo     dei     sistemi     informatici     sono    presentate
all'Amministrazione  finanziaria  per  il tramite di un ufficio della
Poste  Italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate
per  il  tramite  di  una  banca o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a.,  convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di
cui   all'articolo   1.   Si   applicano  le  disposizioni  stabilite
dall'articolo 3.
  2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:
    a) le  dichiarazioni  dei  redditi,  comprese  quelle riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli
approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
    b) le  dichiarazioni  di  cui all'articolo 74-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su
modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1,
lettere  b)  e  c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si
applicano  alle  dichiarazioni  presentate  a decorrere dal 1 gennaio
1998.
  4.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati
gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera
e),  e  12,  comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano  alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo
78  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con
effetto  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il  primo  comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
si intende abrogato.
  7.  Qualora  sia  presentata  dai  coniugi  dichiarazione  separata
essendo   stata   presentata   per  l'anno  precedente  dichiarazione
congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia
stato  omesso  o  versato  in  misura  inferiore  l'acconto  rispetto
all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e
gli  interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli
acconti.
  8.  Dal  1  gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 7 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dalla  stessa  data si applicano le disposizioni di cui agli articoli
2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
  9.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli  articoli  8,  9,  10  e  12  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  gli  articoli 28 e 37 del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i
commi  172,  lettera  e),  178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma
2,  del  decreto-legge  30  settembre  1983,  n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: "e
devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.
  10.  I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti,
contenuti   in   ogni   atto   normativo,  si  intendono  fatti  alle
disposizioni del presente regolamento.