Art. 2. Organizzazione, durata, norme di accesso 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariali ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola: a) strutture dell'Ateneo di Palermo: 1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Universita' degli studi di Palermo: unita' operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione ed i laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia; 2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti d'organo: unita' operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo ed organi artificiali; 3) Istituto di materie urologiche: unita' operativa di urologia; 4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina nucleare; b) strutture ospedaliere convenzionate: 1) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione Ospedale civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: unita' operativa nefrologia pediatrica; 2) azienda ospedaliera O. Melacrino - F. Bianchi - Morelli di Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unita' operativa di nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione. Le strutture ospedaliere convenzionate rispondono nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (vedi tabella B). Le predette strutture con universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie del complesso didattico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante, programmati anno per anno dal consiglio della Scuola. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di medico chirurgo prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. 2.5. Il concorso all'ammissione al 1o anno della Scuola avverra' secondo le norme stabilite nell'art. 2.5 del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997.