Art. 3.
        Piano di studi e di addestramento professionalizzante
  3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso
di  specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e
nei   diversi   presidi   diagnostici   e  clinici,  compresi  quelli
convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
    a) le  opportune  attivita'  didattiche, comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica  e  seminariale,  e  la sede di quella di tirocinio, compreso
quello   relativo   all'area   specialistica   comune  a  specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2. Il  piano  di  studi e di addestramento professionalizzante e'
determinato  dal  consiglio  della Scuola, sulla base degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree, degli
obiettivi  specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.
(vedi tabella C).
  Costituiscono  aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento
scientifico-culturale,  di  professionalizzazione) quelle relative ai
settori seguenti:
    E13X  biologia,  E05A  biochimica,  E06A  fisiologia  umana, F07A
immunologia  clinica,  E07X  farmacologia,  F06A anatomia patologica,
F07A  medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia,
F10X urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria.
  Nei  primi  due  anni di formazione lo specializzando deve indicare
almeno  il  50%  della  sua  attivita'  di  tirocinio alla formazione
professionale   nei   settori   della  medicina  interna  generale  e
specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio  della  Scuola  e  reso pubblico nel manifesto annuale
degli studi.