Art. 3. Piano di studi e di addestramento professionalizzante 3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari. (vedi tabella C). Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti: E13X biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F07A immunologia clinica, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10X urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve indicare almeno il 50% della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.