Art. 5.
                          Esame di diploma
  5.1. L'esame  finale  consta  nella  presentazione  di un elaborato
scritto  su  di  una  tematica  clinica assegnata allo specializzando
almeno  un  anno  prima  dell'esame  stesso. La commissione finale e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale, deve
aver  superato  gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo  uno  standard  nazionale  specifico della scuola,
volto  ad  assicurare  il  conseguimento  di  capacita' professionali
adeguate agli standards europei (vedi tabella D).