Art. 2.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore

   1.  Gli  studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
   a)  nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto
attraverso  l'utilizzo  di  piu'  punti di vendita per i quali non e'
stata  tenuta contabilita' separata. Tale disposizione non si applica
per gli studi di settore SM 11 B, SM 18 E, SM 22 A, SM 22 E, SM 22 C,
SM 24 U, SM 29 U, SM 36 U e SM 37 U.
   b)  in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
   c)  nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
   d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi  che  operano  esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
   e)  nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.