Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile

   1.   Sulla   base   degli   studi   di  settore  sono  determinati
presuntivamente  i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti  dalle  lettere  c)  e  d) del comma 1 dello stesso art. del
testo unico delle imposte sui redditi.
   2.  Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma  i  eaumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
   3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.